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Lo Statuto

Tutto ciò che c’è da sapere su SiciliaInnova
  1. Articolo 1: DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

    1.1 L’Associazione "SiciliaInnova” è una libera Associazione culturale, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, con sede in Catania (CT) Via Gustavo Vagliasindi n. 70 e regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

  2. Articolo 2: SCOPO SOCIALE

    2.1 L’Associazione persegue i seguenti scopi:

    1. Operare nell’ambito della promozione del territorio;
    2. Evidenziare e promuovere le eccellenze associative e imprenditoriali nell’ambito dell’innovazione già presenti sul territorio;
    3. Valorizzare la crescita di altre attività imprenditoriali sul territorio promuovendo iniziative e attività orientate a sviluppare una maggior accessibilità alle risorse pubbliche e private, a sostegno dell'imprenditorialità siciliana;
    4. Creare pari opportunità nella fruizione dei servizi;
    5. Coinvolgere realtà associative, valorizzandone le iniziative e promuovendo opportunità di partenariato, in progetti e iniziative di cooperazione territoriale, nazionale e transnazionale, anche sostenuti dall’Unione Europea, per favorire il diritto alla mobilità per tutti e incrementare la possibilità di esperienze formative di confronto nei distinti paesi membri dell’UE;
    6. Coinvolgere istituti scolastici, associazioni, enti e realtà diverse del territorio, in attività formative per accrescere le opportunità lavorative sul territorio.

    2.2 L’Associazione potrà, infine, per il raggiungimento dei suoi fini, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

    1. Istituire forme organizzative varie e aderire ad altre entità associative, italiane ed estere, con accordi di collaborazione, di rappresentanza, di riconoscimento reciproco, di scambio di servizi e attività;
    2. Stipulare contratti e convenzioni, con enti pubblici e privati, per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto a favore dei propri associati e verso terzi;
    3. Sviluppare idee-progetto di interesse collettivo nel rispetto delle finalità associative;
    4. Sensibilizzare sul tema di favorire accessibilità a strutture, eventi e iniziative sul territorio;
    5. Elaborare studi di fattibilità su iniziative mirate a promuovere e realizzare condizioni di piena accessibilità per tutti alle risorse territoriali in primo luogo, e nazionale ed estero sulla base di eventuali collaborazioni in partenariato;
    6. Organizzare attività di raccolta fondi, per promuovere le attività dell’oggetto sociale, e in via marginale attività commerciali, senza scopo di lucro, ma con l’obiettivo di autofinanziarsi ai fini di portare a termine lo scopo sociale.
  3. Articolo 3: DOMANDA DI ISCRIZIONE SOCI

    3.1 Potranno presentare domanda di iscrizione per divenire soci dell’Associazione:

    1. Tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali;
    2. Tutte le persone giuridiche (rappresentate nelle assemblee dai loro rappresentanti legali o direttori generali) e fisiche, di ambo i sessi, di indiscussa moralità e reputazione e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, che facciano domanda scritta.

    3.2. Qualora i soggetti interessati a fare domanda di iscrizione non abbiano raggiunto la maggiore età, la relativa domanda di iscrizione dovrà essere firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

  4. Articolo 4: CATEGORIE DI SOCI E DIRITTI

    4.1 Si distingue tra le seguenti categorie di soci:

    1. Soci Fondatori, (persone fisiche, associazioni, persone giuridiche ed altri enti): sono coloro che intervengono nella fase costitutiva e danno vita all’Associazione. Hanno il potere di eleggere la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e hanno il diritto di voto nelle Assemblee sociali.
    2. Soci Ordinari (persone fisiche, associazioni, persone giuridiche ed altri enti): sono coloro che aderiscono all’Associazione successivamente alla fase costitutiva. Costituiscono l’Assemblea sociale, insieme ai Soci Fondatori, e hanno diritto di voto per indicare al Consiglio Direttivo l’indirizzo e le scelte strategiche dell’Associazione, che dovrà essere sempre in linea con l’oggetto sociale.
    3. Soci Osservatori (persone fisiche, associazioni, persone giuridiche ed altri enti): sono coloro che aderiscono all’Associazione successivamente alla fase costitutiva. Non hanno diritto di voto, ma possono partecipare come osservatori alle Assemblee Ordinarie e alle attività dell’Associazione.

    4.2 Tutti i Soci Ordinari sono tenuti a versare la quota associativa annuale. Il Consiglio Direttivo potrà valutare di esentare i Soci Ordinari dal versamento della quota.

    4.3 La maggiore età costituisce requisito per esercitare il diritto di voto.

  5. Articolo 5: AMMISSIONE DEI SOCI

    5.1 L’ammissione dei Soci Ordinari e Osservatori è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda scritta inviata via email, PEC o brevi manu.

  6. Articolo 6. PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO E SANZIONI

    6.1 La qualità di Socio si perde per dimissioni e/o per morosità protrattasi per almeno tre mesi salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno, per il venir meno dei requisiti per l’ammissione di cui all’art. 3 o nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge e comunque lesivi degli interessi sociali dell’Associazione.

    6.2 Il Consiglio Direttivo sarà chiamato a intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida e/o espulsione dall’Associazione per radiazione.

    6.3 Le esclusioni per morosità e per mancanza di requisiti verranno sancite dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo mentre la radiazione è deliberata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo.

    6.4 Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall’Assemblea all’uopo convocata nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il Socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del Socio interessato regolarmente convocato l’Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica o meno del provvedimento di radiazione.

    6.5 La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e senza la loro rivalutabilità.

  7. Articolo 7: RISORSE ECONOMICHE

    7.1 Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

    1. Quote associative annuali dei Soci;
    2. Contributi volontari, ordinari e straordinari dei Soci;
    3. Contributi di organismi internazionali;
    4. Contributi di privati;
    5. Contributi dello stato di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti o attività;
    6. Eventuali introiti da manifestazioni e attività connesse, nonché di eventuali sottoscrizioni;
    7. Donazioni e lasciti testamentari;
    8. Entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive;
    9. Rimborsi derivanti da convenzioni;
    10. Contributi derivanti da campagne di raccolta fondi e crowdfunding.

    7.2 I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di Associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione.

  8. Articolo 8: ESERCIZIO SOCIALE

    8.1 L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

    8.2 Il Consiglio Direttivo ha l’onere di redigere il rendiconto annuale e il bilancio preventivo. Il rendiconto annuale e il bilancio preventivo vengono approvati dallo stesso Consiglio Direttivo e successivamente sottoposti all’Assemblea Ordinaria ogni anno entro il mese di giugno per presa visione.

    8.3 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

  9. Articolo 9: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

    9.1 Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea generale dei Soci; il Consiglio Direttivo e il Presidente.

    9.2 Il Consiglio Direttivo è legittimato a eleggere al suo interno un Vice Presidente e un Tesoriere.

    9.3 Potranno inoltre essere nominati dal Consiglio Direttivo anche altri organi, quali ad esempio Gruppi di lavoro, Commissioni, o un Revisore dei conti.

  10. Articolo 10: ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

    10.1 L’Assemblea generale dei Soci è costituita dai Soci Fondatori e da tutti i Soci Ordinari.

    10.2 L’Assemblea viene indetta dal Consiglio Direttivo e può essere convocata dal Presidente e dal vice Presidente, nella sede dell’Associazione a mezzo email, PEC o brevi manu, trasmessa ai Soci almeno cinque giorni prima della data fissata per l’assemblea al domicilio risultante dal libro soci.

    10.3 L’assemblea generale dei Soci è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di tutti e due l’Assemblea è chiamata a nominare un Presidente in sostituzione per l’evento specifico.

    10.4 L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

    10.5 L’Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per:

    1. essere informata sul rendiconto annuale e il bilancio preventivo;
    2. eleggere ogni quattro anni alcuni membri del Consiglio Direttivo;
    3. deliberare sull’indirizzo generale delle attività dell’Associazione;
    4. deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell’Assemblea straordinaria, del Consiglio Direttivo o del Presidente.

    10.6 L’Assemblea Straordinaria viene indetta a seguito di richiesta avanzata dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo o dalla metà più uno dei Soci. In tale ultimo caso deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta dei Soci. L’Assemblea Straordinaria delibera su: proposte di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; integrazione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da compromettere la funzionalità non essendo possibile di conseguenza attendere la prima assemblea ordinaria utile; ogni altro argomento di particolare interesse, gravità ed urgenza, posto all’ordine del giorno; scioglimento dell’Associazione e sulle modalità di liquidazione.

    10.7 I Soci Fondatori potranno esercitare il diritto di veto per ogni argomento posto nell’ODG delle Assemblee Straordinarie.

    10.8 L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio Ordinario e ogni Socio Fondatore ha diritto ad un voto.

    10.9 L’Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti i due terzi (⅔) degli associati aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

    10.10 In seconda convocazione sia l’Assemblea Ordinaria che Straordinaria sono validamente costituite con gli associati presenti aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza degli stessi.

    10.11 In ogni caso per la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto nonché per atti e contratti inerenti a diritti reali occorre la presenza di due terzi (⅔) degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, nonché l’eventuale veto dei Soci Fondatori, qualora esercitato.

    10.12 Per lo scioglimento dell’Associazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16 (Scioglimento dell’Associazione).

    10.13 Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci in regola con i versamenti delle quote per i quali sussiste il principio del voto singolo.

  11. Articolo 11: IL PRESIDENTE

    11.1 Il Presidente è eletto in maggioranza dal Consiglio Direttivo.

    11.2 Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario, il quale redige il verbale delle riunioni. Il verbale di ogni Assemblea deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso e, in assenza di questo, da un Consigliere facente funzione di segretario.

    11.3 Il Presidente ha il diritto di intervento e di voto in assemblea ed è tenuto a constatarne la regolarità.

    11.4 Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente articolo 10 (Assemblea generale dei soci).

  12. Articolo 12: RAPPRESENTANZA LEGALE

    12.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi.

    12.2 Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, e giudizi, nonché in tutti i rapporti con enti, società, istituti pubblici e privati. Cura altresì l’esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari. Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi e svolgere attività di piccola amministrazione senza autorizzazione del Consiglio Direttivo.

    12.3 Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Tesoriere e/o dal Segretario al quale può demandare la gestione del conto corrente bancario con apposita deliberazione del Consiglio.

    12.4 Previa approvazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può inoltre conferire procura ad alcuni Soci per la gestione di alcune specifiche attività.

    12.5 Le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impossibilità sono svolte dal Vice Presidente.

  13. Articolo 13: CARICHE SOCIALI

    13.1 Per ricoprire una delle cariche sociali previste, coloro che intendono essere eletti e/o rieletti devono presentare la propria candidatura almeno 15 giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell’Associazione, via email, PEC o brevi manu.

    13.2 Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: essere Soci aventi diritto di voto dell’Associazione ed essere in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 3 del presente statuto (Domanda di iscrizione Soci).

    13.3 Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra comporta l’immediata decadenza della carica.

    13.4. Le cariche elettive sono a titolo gratuito.

  14. Articolo 14: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

    14.1 Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri: 3 eletti dai Soci Fondatori e 2 eletti liberamente dall’Assemblea Ordinaria ed è composto soltanto da Soci aventi diritto di voto.

    14.2 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

    14.3 Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni e nell’ipotesi di dimissioni o di decesso di un consigliere il Consiglio può decidere di convocare entro 15 giorni l’Assemblea per la sua sostituzione.

    14.4 I Soci Fondatori potranno esercitare il diritto di veto per ogni argomento posto nell’ODG del Consiglio Direttivo.

    14.5 Il Consiglio Direttivo può inoltre istituire un Advisory Board, con compiti esclusivamente consultivi, composto da soggetti anche non membri del Consiglio Direttivo anche esterni all’Associazione, determinandone al momento della costituzione il ruolo, la composizione e le funzioni. È inoltre facoltà del Consiglio istituire Gruppi di lavoro o Commissioni per specifiche problematiche di rilevanza associativa, nonché proporre all’assemblea dei regolamenti.

    14.6 In caso di istituzione di una Commissione o Comitato, il Consiglio Direttivo, all’atto della nomina, ne determina il contenuto, le modalità esecutive e ne designa i componenti e il responsabile. I gruppi di lavoro operano nei limiti del mandato loro affidato dal Consiglio Direttivo.

    14.7 Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria nonché l’amministrazione ordinaria dell’Associazione.

    14.8 Il Consiglio Direttivo approva il bilancio o il rendiconto annuale da presentare all’Assemblea e si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse alle attività associative e amministrative dell’Associazione e su quanto altro stabilito dallo statuto.

    14.9 Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente.

    14.10 Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vice Presidente nonché della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente.

    14.11 Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o in assenza di quest’ultimo da un segretario appositamente nominato.

  15. Articolo 15: REVISORE DEI CONTI

    15.1 Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenesse opportuno, può nominare un Revisore dei Conti.

    15.2 La suddetta carica ha durata triennale, con possibilità di rielezione successiva alla scadenza.

    15.3 Il Revisore dei Conti, qualora eletto, ha il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo nelle quali si discutono i bilanci consuntivo e preventivo e la situazione finanziaria dell’Associazione.

    15.4 Il Revisore dei Conti ha il compito di controllare la gestione finanziaria dell’Associazione e vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto in materia amministrativa. Accerta inoltre la regolare tenuta dei libri e presenta annualmente una relazione all’Assemblea Ordinaria convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo.

  16. Articolo 16: SCIOGLIMENTO DELL’Associazione

    16.1 La durata dell’Associazione è illimitata e questa potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell’Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria la cui richiesta di convocazione deve essere presentata dai quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto.

    16.2 La deliberazione deve essere presa con la presenza dei quattro quinti (⅘) degli associati ed il voto favorevole dei tre quarti (¾) dei presenti aventi diritto al voto e con possibilità di esercizio del diritto di veto da parte dei Soci Fondatori.

    16.3 Il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa deve essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoga.

  17. Articolo 17: RIFERIMENTI NORMATIVI

    17.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti.